Il diniego della protezione internazionale è uno dei momenti più delicati nel percorso di un richiedente asilo. La normativa italiana prevede però specifici strumenti di tutela, tra cui la sospensione automatica dell’efficacia del diniego nel momento in cui viene presentato ricorso al Tribunale competente.
Un recente provvedimento del Tribunale di Catania offre l’occasione per chiarire come funziona questo meccanismo alla luce dell’importante intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 11399/2024).
L'art. 35-bis del D. lgs. 25/2008 stabilisce che, una volta presentato ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, l’esecutività del diniego viene sospesa.
Tuttavia, esistono eccezioni, previste dal comma 3 dell’articolo, tra cui:
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trattenimento del richiedente,
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domanda manifestamente infondata,
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casi sottoposti a procedura accelerata.
Proprio quest’ultimo aspetto è al centro del dibattito giurisprudenziale.
La Cassazione, con la sentenza n. 11399/2024, ha stabilito che:
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in caso di manifesta infondatezza, la sospensione automatica NON opera;
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ma questa eccezione è valida solo se la procedura accelerata è stata seguita correttamente in ogni sua fase dalla Commissione Territoriale.
Se la procedura accelerata presenta irregolarità, la tutela ordinaria torna a valere:
- la sospensione automatica si ripristina.
Nel caso trattato dai giudici etnei:
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il richiedente aveva presentato una domanda reiterata di protezione;
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la Commissione aveva dichiarato la richiesta inammissibile, ma senza rispettare i termini procedurali previsti dall’art. 28-bis del D.lgs. 25/2008.
Il giudice ha ritenuto che, non essendo stata seguita correttamente la procedura accelerata, si dovesse applicare il principio delle Sezioni Unite.
La sospensione automatica dell’esecutività del diniego è stata quindi ripristinata.
Il richiedente, grazie a questa tutela, mantiene temporaneamente il proprio status fino alla decisione del Tribunale sul ricorso.
Si tratta di una modalità sempre più utilizzata nei procedimenti in materia di immigrazione, per garantire maggiore rapidità e semplificazione.
Questo orientamento rafforza un principio fondamentale: la sospensione automatica non è assoluta, ma nemmeno può essere esclusa senza una rigorosa osservanza delle procedure previste dalla legge.
La sentenza delle Sezioni Unite e la sua applicazione da parte del Tribunale di Catania contribuiscono a:
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tutelare i diritti del richiedente asilo,
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garantire il rispetto delle regole procedurali,
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bilanciare esigenze di celerità e garanzie fondamentali.
Solo una procedura accelerata gestita in modo corretto può giustificare l’assenza della sospensione automatica.
In caso contrario, prevale la tutela ordinaria del richiedente.
