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05 gennaio 2026

Prorogato al 4 marzo 2027 lo stato di emergenza per il conflitto in Ucraina.

Garantita continuità delle misure di protezione temporanea e quadro normativo di riferimento

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1175 del 17 dicembre 2025, nonché con le successive circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, è stata disposta la proroga  fino al 4 marzo 2027 dello stato di emergenza connesso al conflitto armato in Ucraina, con conseguente estensione delle misure straordinarie di accoglienza, assistenza e protezione temporanea in favore dei cittadini ucraini e dei soggetti ad essi equiparati presenti sul territorio italiano.

Il provvedimento si colloca nel quadro del diritto dell’Unione Europea ed è adottato in attuazione della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, attivata con Decisione di esecuzione (UE) 2022/382, recepita nell’ordinamento nazionale mediante ordinanze di protezione civile e atti amministrativi di indirizzo, con l’obiettivo di garantire una tutela giuridica uniforme, continuativa e rafforzata alle persone in fuga dal conflitto.

La proroga della protezione temporanea continua ad applicarsi ai seguenti soggetti:

  • cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

  • cittadini di Paesi terzi o apolidi beneficiari di protezione internazionale o titolari di un permesso di soggiorno permanente rilasciato dalle autorità ucraine;

  • familiari dei soggetti sopra indicati, come individuati dall’art. 2 della Direttiva 2001/55/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.

La proroga dello stato di emergenza comporta il mantenimento della validità dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, con possibilità di:

  • rinnovo automatico o semplificato, secondo le indicazioni delle Questure competenti;

  • eventuale conversione del titolo di soggiorno, nei casi previsti dalla normativa vigente (lavoro, motivi familiari, protezione speciale).

Resta ferma la competenza delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e delle Questure per gli adempimenti amministrativi e per la corretta applicazione delle disposizioni ministeriali.

I beneficiari della protezione temporanea continuano a godere dei diritti previsti dalla normativa emergenziale, tra cui:

  • accesso al Servizio Sanitario Nazionale, con piena equiparazione ai cittadini italiani;

  • diritto all’istruzione per i minori, inclusa l’iscrizione agli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

  • accesso al mercato del lavoro, sia subordinato che autonomo, ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2001/55/CE;

  • accesso alle misure di accoglienza statale e territoriale, incluse quelle predisposte dagli enti locali;

  • fruizione delle misure di assistenza economica e sociale previste dai provvedimenti emergenziali.

Le Prefetture, in coordinamento con Regioni, Comuni ed enti del terzo settore, continuano a svolgere un ruolo centrale nella gestione dell’accoglienza e nel monitoraggio delle condizioni dei beneficiari. Le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione rappresentano un presidio fondamentale per l’orientamento legale e la tutela dei diritti.

L’Associazione My Lawyer segue con attenzione l’evoluzione normativa e amministrativa in materia di immigrazione, asilo e protezione temporanea, offrendo:

  • consulenza legale qualificata ai cittadini ucraini beneficiari della protezione temporanea;

  • assistenza nelle procedure di rinnovo, conversione e regolarizzazione del soggiorno;

  • supporto giuridico a famiglie ospitanti, enti e operatori sociali;

  • orientamento in materia di lavoro, accesso ai servizi pubblici e ricongiungimento familiare.

In un contesto emergenziale che continua a richiedere risposte giuridiche puntuali e coordinate, l’Associazione rinnova il proprio impegno nella tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi costituzionali, europei e internazionali.

Per un approfondimento si allega l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1175 del 17 dicembre 2025 e la relativa Circolare ministeriale.

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